Ordinanza 1078/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1078)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 09/11/1988;    Decisione  del 24/11/1988
Deposito de˙l 06/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 14/12/1988 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  14063
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1078

ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Pretore di Termini Imerese, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e l'I.N.P.S. ed avente per oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di invalidità, negati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 l. 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 3: norma che non consente l'attribuzione dei predetti trattamenti a coloro che presentino la relativa domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

che lo stesso Pretore, con ordinanza emessa sempre il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S. ed avente oggetto analogo, ha sollevato identica questione di costituzionalità;

che, secondo il giudice remittente, l'esclusione dalle prestazioni previdenziali del rischio di inabilità o invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile violerebbe il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., privando il lavoratore inabile o invalido della relativa tutela;

che, sempre secondo il giudice a quo, la previsione normativa verrebbe a creare una inammissibile disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere conseguito i necessari requisiti contributivi, presentino la domanda all'istituto previdenziale prima del compimento dell'età pensionabile e provvedano successivamente al perfezionamento di questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece in identica posizione - presentino la domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

Considerato che, per identità dell'oggetto, i giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che la Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto dei presenti giudizi con la sent. n. 436 del 1988, con cui ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. 12 giugno 1984 n. 222, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., proprio in quanto esso vietava che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei trattamenti di inabilità o di invalidità;

che, anche in conformità alla ord. n. 815 del 1988, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto è già avvenuta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984, n. 222, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Termini Imerese con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto la norma è stata già dichiarata illegittima con sentenza n. 436 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI