Ordinanza 1071/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1071)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 12/10/1988;    Decisione  del 24/11/1988
Deposito de˙l 06/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 14/12/1988 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  14057
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1071

ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Graziani Florindo ed altri contro l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed altro, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza 23 febbraio 1987 (R.O. n. 143 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispongono per talune categorie di dipendenti, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;

che tale questione è analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate con ordinanze 23 dicembre 1987, n. 601 e 27 aprile 1988, n. 494;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre questa Corte a discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), sollevata con l'ordinanza 23 febbraio 1987 (R.O. n. 143 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI