N. 1064
SENTENZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1987 dal Pretore di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Signorini Alberto e Corti Diego, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Girella Gino e Monaco Lorenzo, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto nel quale Alberto Signorini, opponente, contestava, tra l'altro, la misura degli interessi richiesti - su un credito riguardante onorari per prestazioni professionali occasionali svolte da un geometra - come indicata nell'atto, il Pretore di Morbegno, con ordinanza emessa il 10 novembre 1987 (R.O. n. 9 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144, recante "Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri".
Ad avviso del Pretore la norma, nel prevedere che, dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, sulle somme dovute e non pagate, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, attribuisce agli esercenti la professione di geometra un trattamento di favore sia nei confronti di qualsiasi creditore di somme di denaro sia, in particolare, rispetto a tutti gli altri lavoratori autonomi, che possono invocare, quale danno per il ritardato pagamento, gli interessi moratori nella misura del cinque per cento, secondo il combinato disposto degli artt. 1224 e 1284 c.c.
La norma, riconoscendo ai geometri un privilegio che non trova giustificazione nella natura dell'attività svolta - assimilabile, sotto questo profilo, a quella di altre categorie professionali quali l'avvocato, il medico o l'idraulico - realizza, rispetto a situazioni assolutamente eguali, una disparità di trattamento che, non fondata su alcun canone di razionalità, appare ingiustificata ed irragionevole.
Secondo il giudice a quo, la norma si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 35 Cost., "in presenza di una tutela irrazionalmente differenziata nei confronti di una attività professionale rispetto ad altre".
2. - Rileva l'autorità remittente che questa Corte, investita di analoghe questioni, con ordinanze nn. 67 e 237 del 1987, ha restituito gli atti ai giudici a quibus, osservando che il danno da inadempimento dei debiti derivanti da rapporti di lavoro dipendente ed autonomo nonché d'impiego pubblico, in applicazione del princìpio enunciato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e della Corte costituzionale (sentenza n. 300 del 1986), è determinato a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., e pertanto all'esame della prospettata questione di legittimità è preliminare la verifica dell'incidenza sulla stessa di tale princìpio.
3. - Ad avviso del giudice a quo, i riferimenti giurisprudenziali citati in tali ordinanze di questa Corte non formano un indirizzo univoco ed indiscusso.
La Corte di cassazione è, infatti, indirizzata nel senso di riconoscere la rivalutazione monetaria "automatica", come prevista dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., non sui crediti della generalità dei lavoratori autonomi, ma solo per i compensi dei soggetti indicati dall'art. 409, n. 3, c.p.c., vale a dire di coloro che svolgono una attività di lavoro che si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Qualora, tuttavia, seguendo l'assunto delle citate ordinanze di questa Corte, si ritenesse applicabile la rivalutazione monetaria "automatica" ai crediti di tutti i lavoratori autonomi, la questione sollevata si presenterebbe in forma più marcata.
Sui compensi dovuti al geometra, infatti, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., dovrebbero essere congiuntamente determinati, oltre alla rivalutazione monetaria, "gli interessi nella misura legale" che, nella fattispecie, non corrisponde a quella fissata dalla norma generale dell'art. 1284 c.c., ma al tasso ufficiale di sconto, come stabilito dalla disposizione denunciata.
4. - Analoga questione è stata sollevata, con ordinanza del 15 ottobre 1987 (R.O. n. 200 del 1988), dal Tribunale di Catania.
Il giudice a quo, dopo aver condannato Lorenzo Monaco al pagamento di una determinata somma a Gino Girella a titolo di compenso per l'attività svolta come geometra, avendo quest'ultimo richiesto altresì il pagamento degli interessi al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, aveva sospeso il giudizio, dubitando della legittimità costituzionale dell'art.15, legge n. 144, del 1949, perché in contrasto con il solo art. 3 Cost., in quanto il trattamento preferenziale accordato ai geometri appare privo di giustificazione, tanto per la natura dell'attività svolta che per la qualità del professionista.
5. - Nei giudizi non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né si sono costituite parti.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze del Pretore di Morbegno (R.O. n. 9/1988) e del Tribunale di Catania (R.O. n. 200 del 1988) denunciano, con motivazioni in parte analoghe, l'illegittimità costituzionale, la prima in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., la seconda in riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144, recante "Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri". Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica decisione.
2. - L'art. 15 della legge n. 144 del 1949, nella parte in cui dispone che sulle somme dovute e non pagate - a titolo di compenso per le prestazioni professionali dei geometri - dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, è oggetto di due distinte censure.
La norma si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato trattamento, per lo più di maggior favore, riservato ai geometri:
- nei confronti della generalità dei creditori di somme di danaro, cui vengono riconosciuti gli interessi moratori, nella misura del cinque per cento, ai sensi degli artt. 1224, 1284 c.c.;
- nei confronti delle altre categorie di lavoratori autonomi;
b) con gli artt. 3 e 35 Cost., in quanto accorda all'"attività professionale" considerata una tutela irrazionalmente differenziata rispetto ad altre (parametro invocato dal solo Pretore di Morbegno).
3. - Le questioni sollevate non sono fondate.
La denuncia di incostituzionalità non è diretta, come nella generalità dei casi, alla estensione di una disciplina più favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor favore ma, al contrario, al fine, meramente caducatorio, di dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, invocata dalla parte, con conseguente espansione dell'ambito di applicazione di una disciplina, di minor favore, che si assume quale regola della generalità delle ipotesi.
4. - In tale quadro vengono, in primo luogo, posti a confronto il credito del geometra con la generalità dei crediti di somme di denaro sui quali la misura degli interessi moratori è fissata dagli artt. 1224 e 1284 c.c. nella misura del cinque per cento.
Tale prospettazione, ponendo sullo stesso piano due categorie di crediti, trascura di considerare che l'ordinamento riconosce, sotto diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa del credito, sicché l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad un credito "professionale" potrebbe porsi in contrasto con il princìpio di eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente giustificata da una reale differenza tra ipotesi difformemente regolate.
Nel caso in esame è evidente la reale differenza delle situazioni che sono, rispettivamente, a base dei crediti relativi a compensi per prestazioni professionali e della generalità dei crediti.
5. - Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla lamentata disparità di trattamento fra credito del geometra e credito di ogni altro lavoratore autonomo.
La omogeneità di situazioni su cui si fondano i rilievi dei giudici a quibus discende dalla identità di qualificazione della ipotesi discriminata rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro autonomo.
Ma una siffatta qualificazione, che fa evidente riferimento al Titolo III (Del lavoro autonomo) del quinto libro del codice civile, prescinde dalle diversità socio-economiche che in concreto intercorrono tra lavoro autonomo dei liberi professionisti ed altre forme di lavoro autonomo. Diversità, le quali, nell'ambito di un tipo di rapporto qualificato in via generale dall'autonomia, trovano riconoscimento, anche in ragione del grado della medesima, nello stesso codice civile (cfr. la disciplina dettata dal capo II del menzionato titolo III in tema di professioni intellettuali e particolarmente in tema di determinazione del compenso: art. 2233).
6. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 144 del 1949 è prospettata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. in quanto, in tema di liquidazione del danno da ritardato adempimento della obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo, la norma impugnata largirebbe ai geometri una tutela irrazionalmente differenziata rispetto a quella riconosciuta agli esercenti altre libere professioni.
Poiché non sono indicati dal giudice a quo motivi riferibili a una violazione dell'art. 35 Cost. al di fuori della denunciata differenziazione, è questa che occorre esaminare.
Al proposito conviene ricordare che, per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del princìpio di eguaglianza, è necessario che il tertium comparationis risponda ad un princìpio o ad una regola generale, rispetto ai quali la disciplina denunciata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio.
Nel caso occorrerebbe, cioè, che nell'ordinamento fosse rinvenibile una disciplina di carattere generale volta ad attribuire ai professionisti diversi dai geometri un trattamento non privilegiato in ordine ai crediti per danni da ritardato pagamento dei compensi professionali, disciplina rispetto alla quale quella dettata per i geometri costituisse un isolato, ingiustificabile privilegio.
Senonché siffatto presupposto non ricorre. Ed invero, a parte che nell'ordinamento non è sancito un trattamento uniforme relativamente ai crediti in parola, in ogni caso è addirittura previsto per più categorie di liberi professionisti diverse dalla categoria dei geometri, relativamente ai crediti stessi, un trattamento privilegiato analogo a quello fatto alla detta categoria. Al riguardo può rilevarsi che, per gli ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo 1949, n. 143, dispone, all'art. 9, ultimo comma, che, come per i compensi dei geometri, "sulle somme dovute e non pagate decorrono 'gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia'; per gli avvocati e procuratori, la tariffa in materia stragiudiziale fissata con d.m. 22 giugno 1982 prevede, all'ultimo capoverso, che 'in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973'; per i dottori commercialisti, il d.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, all'art. 3, comma terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309, riconosce su indennità e onorari del professionista "oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 ("Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri"), in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Morbegno e dal Tribunale di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI