N. 1062
SENTENZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del d. Presidente della Regione Sicilia, 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), promosso con ordinanze emesse il 17 gennaio 1986 (n. 2 ordinanze) e il 20 dicembre 1985 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale di Catania, iscritte ai numeri 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del reg. ord. 1988 e pubblicate nella G.U. della Repubblica n. 23 prima serie speciale dell'anno 1988.
Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Catania, con otto ordinanze, tutte datate 20 dicembre 1985 (numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 R.O. 1988), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 numeri 3 e 7 del d. Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost.
Con due successive ordinanze, datate 17 gennaio 1986 (numeri 232 e 233 Reg. ord. 1988), lo stesso Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del medesimo decreto, sempre in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
Come si evince dalle date, e dai numeri di registrazione, tutte le predette dieci ordinanze sono state trasmesse alla Corte nel corso di quest'anno, benché pronunziate tra la fine del 1985 e i primi giorni del 1986.
2. - Le ultime due ordinanze, che investono soltanto il n. 3 dell'impugnato art. 5 del decreto, riguardano l'ineleggibilità a consigliere comunale di componenti dei Comitati di gestione U.S.L., anche se cessati dalla carica o, comunque, dimessisi prima della convalida dell'elezione. Le altre tutte, che impugnano oltre al n. 3 anche il n. 7 del predetto articolo, si riferiscono all'ineleggibilità, nelle stesse condizioni ora dette, di coloro che ricevono salari o stipendi dal Comune, o che hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi prestati nell'interesse del Comune (nella specie, medici convenzionati o dipendenti delle U.S.L.).
Lamentano le ordinanze, da una parte, che il n. 3 dell'art. 5 del denunziato decreto sancisca per la Sicilia l'ineleggibilità a Consigliere comunale degli Amministratori di Enti come le U.S.L., senza possibilità di rimuoverla, quando sul resto del territorio nazionale, a seguito della l. 23 aprile 1981 n. 184, l'ineleggibilità può essere rimossa mediante tempestiva scelta di dimissioni o di collocamento in aspettativa. Dall'altra, che uguale ineleggibilità è prevista, in forza dei numeri 3 e 7 dello stesso articolo, per i semplici dipendenti delle U.S.L. e per coloro che hanno parte anche indiretta in servizi prestati nell'interesse del Comune: situazioni che, per la legge nazionale, o non sono addirittura previste, oppure sono considerate come cause di mera incompatibilità.
Tutto ciò comporterebbe violazione non solo del principio di eguaglianza rispetto agli altri cittadini italiani, ma anche dell'art. 51 Cost., non potendo la Regione, senza che ricorrano particolari esigenze locali, istituire limiti ulteriori per i cittadini residenti rispetto a quelli stabiliti dalle leggi statali.
3. - Nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. - Deve subito rilevarsi che la sopravvenuta l. reg. Sicilia 24 giugno 1986 n. 31, adeguandosi alla l. statale 23 aprile 1981 n. 154 ha risolto, sostanzialmente nel senso auspicato dalle ordinanze di rimessione, le questioni proposte.
Senonché, a differenza della l. statale n. 154 del 1981, che all'art. 12, primo co., detta una norma transitoria per la quale le disposizioni della nuova legge si applicano anche ai giudizi in corso al momento delle sua entrata in vigore, la legge regionale citata non contiene alcuna analoga norma. Ne consegue che la Corte deve decidere le questioni proposte secondo il contenuto delle ordinanze di rimessione.
In proposito, però, occorre ricordare che il n. 3 dell'art. 5 d. Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, ora impugnato, nella parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno tale situazione prima della convalida della elezione, è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 4 gennaio 1977 n. 45. Altrettanto dicasi per il n. 7 dello stesso articolo, la cui costituzionale illegittimità è stata dichiarata con sent.12 novembre 1987 n. 432. Per queste parti, quindi, le proposte questioni sono manifestamente inammissibili.
2. - Rimane, però, ancora "scoperta" l'ipotesi degli amministratori degli enti, degli istituti o delle aziende di cui sopra, pure menzionati come ineleggibili dal n. 3 dell'art. 5: nella specie - come si è ricordato nella narrativa di fatto - si tratta dei componenti dei Comitati di gestione delle U.S.L.
Ora, deve rilevarsi che tanto la l. reg. Sicilia n. 31 del 1986 quanto la l. statale n. 154 del 1981, prevedono quelle stesse situazioni come cause d'ineleggibilità rispettivamente agli articoli 9, numeri nove e dieci, e 2, numero 8. È vero, però, che in queste leggi è contemplata la possibilità di rimuovere le dette cause, anche se sopravvenute, mentre nulla dice in proposito il decreto impugnato. Sicché, sotto tale riguardo, potrebbe effettivamente determinarsi un irrazionale trattamento differenziato fra cittadini siciliani e gli altri cittadini della Repubblica, non giustificato da particolari esigenze locali. Tuttavia, per potere apprezzare la rilevanza della questione in relazione ai due casi prospettati con le due ordinanze 17 gennaio 1986, rispettivamente numeri 232 e 233 Reg. ord. 1988, occorrerebbe conoscere se - come prevedono le leggi sopra indicate - la causa d'ineleggibilità sia stata rimossa dagl'interessati "prima della presentazione della candidatura". Le ordinanze, invece, fanno riferimento a dimissioni avvenute "prima della convalida dell'elezione": il che non è sufficiente a identificare l'esatto momento della rimozione, dato che anche la presentazione delle candidature avviene ovviamente prima della convalida dell'elezione. Né può valere il riferimento alla sent. 21 maggio 1975 n. 129 di questa Corte, la quale effettivamente dichiarava l'illegittimità dell'art. 15, numero tre, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui considerava ineleggibili gli amministratori di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, cessati dalla carica o dimessisi prima della convalida dell'elezione. Non può valere perché quella sentenza considerava un unico profilo della posizione dell'amministratore dell'ente dipendente o vigilato del Comune, quello concernente la possibile conflittualità d'interessi. Causa questa che effettivamente ben può essere rimossa prima che il conflitto abbia concretamente a verificarsi, e quindi anche dopo l'elezione purché prima della sua convalida. Ma più che di ineleggibilità si tratterebbe allora di causa d'incompatibilità.
In realtà, invece, l'ineleggibilità dell'amministratore dipende dalla sua posizione di preminenza e di potere che può consentirgli di influire sull'esito stesso dell'elezione. Di tal che è essenziale sapere, per potere rettamente decidere, se gli amministratori di cui alle ordinanze in esame si sieno o non dimessi prima della presentazione delle candidature.
Ciò non essendo precisato nelle ordinanze, la motivazione è insufficiente e la questione conseguentemente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze n. 232 e 233 reg. ord. 1988 datate 17 gennaio 1986, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo comma, Cost.
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con ordinanza n. 238 reg. ord. del 20 dicembre 1985, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo comma, Cost., già dichiarato sotto tale profilo costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 45 del 1977;
c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 7, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del 20 dicembre 1985, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 432 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI