Ordinanza 1054/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1054)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 26/10/1988;    Decisione  del 22/11/1988
Deposito de˙l 30/11/1988;    Pubblicazione in G. U. 07/12/1988 n.49
Norme impugnate:  
Massime:  14051
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1054

ORDINANZA 22-30 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1988 dal Pretore di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Frasso Marinella e INPS, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Gorizia con ordinanza in data 11 gennaio 1988 (r.o. n. 201 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile") in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda, successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o non compiuto l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma, che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità";

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che la norma denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988;

che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata rende la questione manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"), perché già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988, (questione sollevata dal Pretore di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI