Ordinanza 1053/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1053)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 26/10/1988;    Decisione  del 22/11/1988
Deposito de˙l 30/11/1988;    Pubblicazione in G. U. 07/12/1988 n.49
Norme impugnate:  
Massime:  14050
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1053

ORDINANZA 22-30 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270"), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1986 dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Bosa Nicolino contro Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il TAR della Toscana con ordinanza emessa in data 16 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270") con riferimento all'art. 3 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui richiedendo espressamente, tra i requisiti per l'immissione in ruolo del personale insegnante, la nomina annuale conferita dal Provveditore agli studi, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione a quegli insegnanti esclusi in quanto nominati con provvedimento del Capo di istituto, attesa la sostanziale identità di situazioni in cui si trovano entrambe le categorie di docenti;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 282 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 634 del 1987;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili ulteriori o diversi da quelli già in precedenza esaminati da questa Corte;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 6 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal TAR Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI