Ordinanza 105/1988 (ECLI:IT:COST:1988:105)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 14/10/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 26/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  10284
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 105

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 del d.l.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Assistenza malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1983 dal Pretore di Palestrina, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza in data 19 novembre 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (Assistenza malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte in cui subordinano il riconoscimento del diritto alla prestazione di malattia per i lavoratori agricoli all'esecuzione di lavoro per più di 51 giornate all'anno, così assoggettandoli a diverso trattamento rispetto ai lavoratori dell'industria per i quali il diritto stesso è riconosciuto fin dall'inizio del rapporto di lavoro;

che in tali termini, identica questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 3 giugno 1970 n. 87 e che l'ordinanza di rimessione non solleva nuovi o diversi profili di illegittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 d.l.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, sollevata dal Pretore di Palestrina in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI