Ordinanza 1049/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1049)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 26/10/1988;    Decisione  del 22/11/1988
Deposito de˙l 30/11/1988;    Pubblicazione in G. U. 07/12/1988 n.49
Norme impugnate:  
Massime:  14046
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1049

ORDINANZA 22-30 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1987 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Cortese Maria Rosa ed altra e Cortese Giuseppina ed altra, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la concessione di un sequestro giudiziario, il Tribunale di Casale Monferrato, con ordinanza emessa il 20 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui dispone che, in caso di morte del proprietario del fondo rustico coltivato direttamente, gli eredi coltivatori hanno diritto di continuare la conduzione e la coltivazione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 597 del 12 maggio 1988;

che il giudice a quo non aggiunge profili nuovi od ulteriori rispetto a quelli a suo tempo già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI