N. 1043
SENTENZA 22-30 NOVEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 18 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 25 settembre 1987 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 301186/86 del Ministero delle finanze comunicata in allegato alla lettera prot. n. 28816 in data 8 luglio 1987 dell'Intendenza di finanza di Palermo avente ad oggetto: "Marche per diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di classificazione delle entrate dello Stato";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1.1 - Con ricorso notificato il 18 settembre 1987 il Presidente della Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Div. X, Prot. n. 301186/86) diretta all'Intendenza di finanza di Palermo in data 3 aprile 1987 e allegata alla lettera dell'Intendenza (n. 28816 dell'8 luglio, pervenuta il 20 successivo), avente per oggetto: "Marche per diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di classificazione delle entrate dello Stato".
1.2 - Si deduce che sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 1948 n. 507 riguardante la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari con lo Stato ed anche dopo l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965 n.1074) la Regione siciliana ha riscosso fino al 1987, senza soluzione di continuità e senza contestazione alcuna, le entrate derivanti dai pagamenti in Sicilia, a mezzo delle apposite marche, cui sono obbligati coloro i quali svolgono attività commerciale, di scambio e di specificazione di determinati beni, assoggettati al regime di verifica dei pesi e delle misure in virtù del T.U. 23 agosto 1890 n. 7088.
Si deduce ancora che la Ragioneria provinciale dello Stato di Palermo, in sede di riscontro contabile sulla convenzione stipulata tra la Cassa di Risparmio per le Province siciliane e la Regione, per la distribuzione dei valori bollati in Sicilia, ha formulato alla Ragioneria generale dello Stato, rivoltasi a sua volta alla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, un apposito quesito sulla natura giuridica dei detti proventi, al fine di stabilire se il ricavo fosse di spettanza della Regione ovvero dello Stato.
A seguito di ciò il Ministero delle finanze, con la nota oggetto del ricorso, richiamandosi ad una comunicazione avuta dal Servizio centrale metrico del Ministero dell'industria e commercio, ha disposto il recupero a carico della Regione delle somme riscosse per la vendita delle marche in questione, quantificato dall'Intendenza in L. 1.740.459.720.
1.3 - Il provvedimento, ad avviso della Regione ricorrente, "si fonda sull'erroneo presupposto che, in quanto nell'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano (d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074) si legge, tra l'altro, che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede 'mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza'', costituendo nella specie il provento delle marche per i pesi e le misure una entrata connessa ad una attività amministrativa non di competenza della Regione ma di competenza dello Stato, tale provento non dovrebbe essere utilizzato per la copertura del fabbisogno finanziario della Regione, ma andrebbe versato all'entrata del bilancio statale". Per converso, giusta il successivo art. 2 spetterebbero alla Regione medesima, salvo le eccezioni tassativamente previste, tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, fra le quali sicuramente rientrerebbero quelle in parola.
Senonché il Ministero, "pur non assumendo alcuna posizione esplicita in ordine alla qualificazione giuridica del provento de quo, implicitamente vorrebbe disconoscerne la natura di una vera e propria tassa", anche per il fatto che nel bilancio statale i cespiti risultano allocati nel titolo II, relativo alle entrate extratributarie.
L'enunciata impostazione sarebbe smentita, tuttavia, dalle stesse voci di entrata inserite appunto sotto il ridetto titolo, diverse delle quali si riferiscono a tributi.
Talché la nota impugnata invaderebbe la sfera della competenza riservata alla Regione siciliana in quanto emessa in violazione dell'art. 36 dello Statuto e degli articoli 1 e 2 d.P.R. n. 1074 del 1965. Viene richiesta, pertanto, la affermazione che i proventi derivanti dalla vendita delle marche, relativi ai "diritti" di verificazione dei pesi e delle misure e riscossi nel territorio della Regione siciliana, spettano alla Regione medesima, con l'annullamento di ogni ulteriore e contrario atto posto in essere al riguardo.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, rileva che l'assunto della ricorrente, secondo cui spettano alla Regione tutte le entrate tributarie, dirette o indirette, comunque denominate, con le sole eccezioni dei tributi tassativamente indicati di competenza statale, deve ritenersi infondato.
Il criterio di attribuzione delle entrate tributarie individuerebbe, infatti, come di spettanza della Regione le entrate "connesse alla attività amministrativa di sua competenza". I diritti di verificazione di cui trattasi sarebbero agevolmente ricollegabili, invece, ad un'attività di certificazione amministrativa preordinata ad imprimere pubblica fede ai pesi ed alle misure ed agli strumenti per pesare e misurare. La certificazione in parola costituirebbe oggetto, perciò, di una naturale riserva a favore dello Stato, attesa anche la rilevanza dell'attribuzione di pubblica fede negli scambi, di sicura competenza statale.
Considerato in diritto
1.1 - L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) dispone la spettanza alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio, fatta eccezione di talune specificamente e tassativamente elencate.
1.2 - Per i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, dovuti ai sensi del relativo testo unico (r.d. 23 agosto 1890, n. 7088) il Ministero delle finanze, trattandosi di attività svolta dagli Ispettori metrici, ha ravvisato la competenza statale nello svolgimento del servizio, con la connessa spettanza dei relativi introiti. In conseguenza, ha disposto il recupero al bilancio dello Stato di quanto, per il menzionato titolo, riscosso.
1.3. - La Regione, mediante il conflitto in esame, contesta le determinazioni ministeriali ravvisando pacifico trattarsi nella specie di riscossione di una tassa, di conseguente appartenenza, considerata la puntuale statuizione della normativa (supra 1.1), della Regione medesima.
2.1. - Le doglianze sono fondate.
Ai proventi per la verificazione dei pesi e delle misure è comunemente riconosciuta la connotazione di tassa, considerandosene l'utilità e l'interesse anche per il singolo operatore; trattasi, infatti, di certificazioni - fra le quali la verifica in parola sicuramente rientra - volte a tutelare, anche sul piano penale che ne persegue la contraffazione, la fede pubblica.
2.2 - Proprio per l'amplissima accezione dei tributi il cui ammontare spetta alla Regione, non han pregio, pertanto, le deduzioni dell'Avvocatura, là dove, pur non contrastandosi la natura di tassa del cespite in parola, lo si assume attribuibile all'erario statale, sol perché attinente a un servizio che viene espletato dagli organi dello Stato.
2.3 - Neppure è conferente, ai fini di una differente soluzione, sul versante della gestione, l'inserimento del cespite fra le poste d'entrata extratributarie (Titolo II). A parte la tendenza a rendere vieppiù contigui, per evidenti esigenze contabili globali, i rapporti, nel prelievo delle risorse, tra le allocazioni di bilancio e le sottostanti "verità" d'ordine economico, appare indubbia la mera strumentalità del bilancio rispetto alle molteplici antecedenti normative che lo concernono e alle quali dev'essere fatto riferimento per ogni individuazione sostantiva.
3. - Va così esclusa l'attribuzione allo Stato degli introiti di cui trattasi, con i conseguenziali provvedimenti sugli inerenti atti che, in concreto, risultano assunti e che devono, pertanto, essere annullati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato disporre il recupero delle somme riscosse in Sicilia a titolo di pagamento dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure; ed, in conseguenza, annulla la nota del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) n. 301186/86 del 3 aprile 1987, avente per oggetto "Marche per diritti di verificazione dei pesi e delle misure", nonché la successiva nota dell'Intendenza di finanza di Palermo dell' 8 luglio 1987, n. 28816, di uguale oggetto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI