Ordinanza 1039/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1039)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 12/10/1988;    Decisione  del 27/10/1988
Deposito de˙l 15/11/1988;    Pubblicazione in G. U. 23/11/1988 n.47
Norme impugnate:  
Massime:  14039
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1039

ORDINANZA 27 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n.126 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia;

che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza di questa Corte n.136 del 1987 né vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI