Ordinanza 1038/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1038)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 12/10/1988;    Decisione  del 27/10/1988
Deposito de˙l 15/11/1988;    Pubblicazione in G. U. 23/11/1988 n.47
Norme impugnate:  
Massime:  9218
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1038

ORDINANZA 27 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Teramo sul ricorso proposto da CAPUANI Gino contro l'Ufficio provinciale IVA di Teramo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O.n. 47 del 1988), su ricorso proposto da Capuani Gino contro l'Ufficio Provinciale IVA di Teramo, la Commissione tributaria di primo grado di Teramo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.);

che con avvisi di accertamento in data 18 marzo 1986 l'Ufficio provinciale IVA di Teramo contestava al Capuani, tra l'altro, la mancata tenuta dei libri contabili e la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni dal 1982 al 1984;

che il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Teramo, lamentando di non essere stato ammesso ad alcuna detrazione d'imposta, essendosi proceduto ad un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;

che la Commissione tributaria dopo aver rilevato che l'art. 55 ammette in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili, risultanti dalle liquidazioni mensili o trimestrali, osserva che detta norma - nel precludere, in assenza delle liquidazioni periodiche, la detraibilità delle imposte pagate, risultanti, come nella specie, da fatture regolarmente tenute ma non registrate - viola il principio della legge delega n. 825 del 1971, che ammette la detraibilità dell'IVA assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi (art. 5 n. 6);

che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto l'inammissibilità o, comunque, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale innanzi indicata.

Considerato che, come già affermato (ord.n.108 del 1988), l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente;

che la questione si prospetta, pertanto, manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI