N. 1024
ORDINANZA 26 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1987 dal Pretore di Isili nel procedimento penale a carico di Loi Marco, iscritta al n.52 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 28.9.88 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Isili, con ordinanza 5 dicembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, quinto e sesto co., d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada), in riferimento all'art. 3 Cost., sia in quanto prevedono pene di specie diversa, e addirittura più grave per la situazione meno grave o almeno di pari gravità, sia in quanto non contemplano "uno specifico accertamento delle condizioni in cui le fattispecie (storiche) si sono verificate", e sia infine perché irrazionalmente verrebbe parificata la pena per il fatto di cui al quinto comma a quella comminata dall'art. 80, tredicesimo co. stesso codice:
Considerato, però, che per l'art. 6 della sopravvenuta legge 18 marzo 1988 n. 111 i commi impugnati sono stati profondamente modificati, e sembra proprio nel senso auspicato dal Pretore, mentre è scomparso ogni riferimento alle pene di cui all'art. 80 D.P.R. 15/6/1959, n. 393 (Codice della strada);
che, pertanto, è opportuno che il giudice a quo riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Isili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI