N. 1023
SENTENZA 26 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n.575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), come sostituito dalla legge 12 ottobre 1982, n.726 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), di conversione del decreto legge 6 settembre 1982, n.629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1987 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Fioravanti Paolo ed altri, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 9 dicembre 1987, il Pretore di Poggibonsi sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 l. 13 settembre 1982 n. 646 (come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n.726), con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Il giudice a quo è ben consapevole che questa Corte, con sent. 7 luglio 1987 n. 281, aveva già dichiarata non fondata questa stessa questione, proposta da varie magistature di merito in riferimento all'art. 3 Cost. Egli ritiene, tuttavia, di riproporla anche sotto il profilo dell'art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che, nell'impugnata fattispecie, la pena da infliggere in concreto verrebbe a dipendere esclusivamente dalla concreta gravità oggettiva del fatto, e non anche dalle considerazioni concernenti la personalità del reo. Essa svolgerebbe, perciò, un ruolo diseducativo anziché - come dovrebbe per il disposto costituzionale - risocializzante: e ciò sopratutto perché una pena così elevata, in quanto commisurata al valore complessivo dell'appalto, impedisce la concessione della sospensione condizionale e l'applicazione di pene sostitutive.
E poiché tutto ciò sarebbe anche privo di razionalità, ne resterebbe offeso, sotto questo profilo, anche il principio di cui all'art.3 Cost.
2. - Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto la declaratoria d'infondatezza della sollevata questione, richiamando l'introduzione nell'ordinamento (l. 24 novembre 1981 n. 689) dell'art. 133- bis cod. pen., che consente al giudice di ridurre la pena pecuniaria fino ad un terzo, se lo consigliano le condizioni economiche del reo. Per il resto, si è riferita alla citata sentenza di questa Corte che, in tema di adeguamento della pena alla personalità del reo, ha anche indicato la possibilità di calibrare la pena detentiva.
Considerato in diritto
1. - Il ragionamento del giudice a quo è suggestivo ma non è fondato. Affermare che la pena da irrogare in concreto, limitatamente alle ipotesi di elevato valore dell'appalto, sarebbe diseducativa perché tale da non consentire la concessione della sospensione condizionale e l'applicazione di sanzioni sostituitive, e perciò impeditiva della commisurazione in relazione anche alla personalità del reo, significa in sostanza pur sempre criticare l'eccessività della pena pecuniaria comminata in astratto dalla norma.
Infatti, se il giudice non riesce a rendere operativi quei benefici non dipende dall'impossibilità di tenere conto della personalità dell'autore del reato - come sostiene l'ordinanza -, perché nulla impedisce al giudicante di apportare tutte quelle diminuzioni che la legge consente, in relazione alle circostanze che concernono la personalità, ivi compresa quella di cui all'art.133 bis ricordata dall'Avvocatura, che pure riguarda la persona del colpevole. Vero è, invece, che alla concessione dei citati benefici il giudice non può giungere nei casi in cui, a causa dell'elevato valore dell'appalto, la pena pecuniaria si presenta di particolare gravità, in quanto si tratta di pena proporzionale. Questa, però, non è situazione eccezionale e particolare alla fattispecie impugnata, ma è effetto conseguente ad ogni reato che il legislatore, avendolo ritenuto di particolare gravità, abbia punito con sanzioni elevate. Sono, infatti, numerose le fattispecie che, contemplando conseguenze sanzionatorie elevate, non consentono né l'applicazione di sanzioni sostituitive né la concessione della sospensione condizionale della pena, senza che, perciò solo, quest'ultima dimetta la funzione risocializzante.
È, quindi, in definitiva, pur sempre all'astratta misura della pena che la doglianza s'appunta, e sempre limitatamente alle ipotesi di elevato valore dell'appalto, dato che per i casi di scarsa entità gli effetti auspicati dal Pretore potrebbero rendersi possibili.
Il legislatore, però, comminando, oltre a quella detentiva, anche una pena pecuniaria proporzionale, ha inteso proprio colpire il grave illecito nel suo contenuto patrimoniale, in quanto è proprio l'intento economico alla base di quella pericolosissima organizzazione criminale che alligna e s'infiltra attorno agli appalti degli enti pubblici: innescando spesso anche una perniciosa catena di delitti dei pubblici ufficiali (corruzioni, abusi, falsi etc...) e di altri delitti della stessa organizzazione criminosa (estorsioni, violenze, intimidazioni, delitti contro la vita o l'incolumità personale).
Non è, quindi, per nulla irrazionale che il legislatore abbia avuto particolare riguardo a questo profilo del reato, che è quello fondamentale ai fini della tutela che, mediante la fattispecie, intendeva apprestare.
2. - Tutto questo s'è voluto chiarire per non lasciare senza risposta le preoccupazioni espresse dall'ordinanza.
Va ricordato, però, che, fino a questo momento, per consolidata giurisprudenza di questa Corte i principi di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost. non riguardano il processo di cognizione e l'applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento. La Corte ha sempre ritenuto che quei principi si riferiscano, invece, all'esecuzione della pena, come sarebbe dimostrato dalla menzione del "trattamento" che è espressione tecnica della materia penitenziaria.
Inoltre, poi, non può essere esaltata la funzione risocializzante fino al punto da mortificare, e pressocché vanificare, l'imprescindibile funzione afflittiva che l'istituto deve pur conservare.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), così come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n. 726 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), sollevata dal Pretore di Poggibonsi con ordinanza 9 settembre 1987 in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI