Sentenza  1016/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1016)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Udienza Pubblica del 11/10/1988;    Decisione  del 26/10/1988
Deposito de˙l 09/11/1988;    Pubblicazione in G. U. 16/11/1988 n.46
Norme impugnate:  
Massime:  13250
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1016

SENTENZA 26 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, Prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Liverani Lilia, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.18, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Liverani Lilia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Franco Agostini per Liverani Lilia;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 il Tribunale di Bologna, nel procedimento civile d'appello tra INADEL e Liverani Lilia (R.O.147 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) "nella parte in cui la norma non prevede la facoltà di riscattare il periodo corrispondente alla durata di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, ove questo costituisca necessario requisito all'immissione in carriera".

In punto di fatto, il Collegio rileva che la dott.ssa Liverani, avendo conseguito il diploma di specializzazione in tecnologie biochimiche, chiedeva all'INADEL di riscattare oltre al corso di laurea quello di specializzazione, titolo espressamente richiesto per l'immissione in carriera presso l'Ente Ospedali di Bologna.

Il giudice a quo, tanto premesso, considera che l'art.12 della legge n. 152 dell'8 marzo 1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) consente il riscatto dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, previsto dalle norme vigenti per gli Istituti amministrati dal Ministero del tesoro. Per questi ultimi l'art. 69, comma primo, del r.d.l. n. 680 del 1938, prevede, appunto, la facoltà di riscatto dei soli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, o equiparati, per il conseguimento della laurea o del titolo equipollente.

L'ordinanza pone in risalto che la legislazione in materia di riscatto è andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde potere immettere nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni.

Le stesse considerazioni valgono, indubbiamente, per la durata legale dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, sicché il carattere irrazionale e discriminatorio dell'esclusione - contenuto nell'art. 69 r.d.l. n. 680 - si riflette sull'intero contesto normativo dedotto. Con atto depositato il 20 aprile 1988 si è costituita Liverani Lilia rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini, il quale afferma trattarsi di questione analoga a quella decisa con la sent. n. 128 del 1981, contenente principi validi anche per la presente fattispecie.

Considerato in diritto

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce la facoltà di riscatto oltre che dei periodi di studio universitario anche dei corsi speciali di perfezionamento, purché - ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza - valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta applicabile l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), il quale circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa; restano esclusi, così, i periodi relativi ai successivi corsi di perfezionamento, previsti indispensabili per l'ammissione.

1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e 97 Cost. - irrazionalmente discriminatoria, oltre che contraria al buon andamento amministrativo, attesa la favorevole evoluzione in atto nella materia.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'immissione in servizio ogni migliore considerazione (sent. n. 765 del 1988). Tutto ciò al precipuo fine del migliore utilizzo di personale particolarmente idoneo e qualificato, altrimenti svantaggiato ai fini d'ingresso nella pubblica amministrazione.

Basti ricordare che la norma (art. 69 r.d.l. n. 680) oggetto del presente esame venne già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi, come invece previsto per i dipendenti statali dall'art. 13, terzo comma del testo unico 29 dicembre 1973 n. 1092.

L'odierna fattispecie si presenta identica, nei confronti di un titolo di specializzazione che il bando di concorso prevedeva indispensabile per l'ammissione; il che per i dipendenti statali è specificamente previsto dal primo comma del predetto art. 13 t.u. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 15 delle relative prestazioni previdenziali, contenute nel d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Cosicché è indubbiamente discriminatorio, nella comune area dell'impiego pubblico, un differente trattamento per periodi di studi post-universitari, acquisiti necessariamente per il servizio intrapreso.

Assorbita ogni altra questione, va pertanto dichiarata, ex art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, quando il relativo diploma sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI