N. 1011
SENTENZA 26 OTTOBRE-3 NOVEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale riapprovata il 15 gennaio 1982, avente per oggetto: "Assistenza sanitaria integrativa", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 febbraio 1982, depositato in cancelleria il 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni, per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia.
Ritenuto in fatto
1. - Con il ricorso citato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano, approvata il 9 giugno 1981 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 15 gennaio 1982, dal titolo "Assistenza sanitaria integrativa", assumendone il contrasto con gli artt. 5 e 9 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 5, lett. e), del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Dopo aver richiamato gli articoli della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale che demandano allo Stato la fissazione, in sede di programmazione sanitaria nazionale, dei livelli delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini (anche al fine di unificare gradualmente le prestazioni già erogate dai disciolti enti e servizi mutualistici e previdenziali), il ricorrente ricorda che, in attesa del piano sanitario nazionale, l'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. n. 663 del 1979, nel fissare le condizioni di uniformità e di eguaglianza per le suddette erogazioni, ha stabilito che transitariamente l'assistenza integrativa deva esser mantenuta "nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM, nonché dalle Casse mutue delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura". Benché la Provincia di Bolzano abbia rinviato alla predetta normativa con l'art. 27 della legge 2 gennaio 1981, n. 1, successivamente la stessa Provincia ha adottato la legge impugnata, con la quale ha stabilito che, in attesa della fissazione dei livelli indicati dalle norme richiamate dal citato art. 27, "la Giunta Provinciale è autorizzata a determinare e rivedere annualmente le quote di rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, concedibili dal servizio sanitario provinciale, entro i limiti della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Secondo il ricorrente, poiché la disposizione appena ricordata autorizzerebbe l'Esecutivo provinciale ad eccedere i limiti previsti dall'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. n. 663 del 1979 e poiché quest'ultimo articolo conterrebbe un principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato, si sarebbe perpetrata da parte della Provincia una violazione degli artt. 5 e 9 St. T.A.A. in relazione ai limiti posti alla potestà legislativa concorrente della stessa.
2. - Costituitasi regolarmente per chiedere il rigetto della questione, la Provincia di Bolzano, nel ricordare che la stessa legge istitutiva del servizio sanitario nazionale si preoccupa di salvaguardare le peculiarità della Provincia stessa, osserva che dall'art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 non si può far discendere alcun principio fondamentale in materia sanitaria, trattandosi di una disposizione transitoria con un contenuto specifico. In ogni caso, la legge impugnata non si porrebbe in contrasto con il citato art. 5, poiché quest'ultimo, lungi dal riferirsi ai livelli delle prestazioni dell'assistenza integrativa delle Casse mutue delle Province di Trento e di Bolzano, riguarderebbe, piuttosto, le prestazioni sanitarie superiori ai livelli INAM autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge (pubblicato, per l'appunto, il 31 dicembre 1979), la cui validità sarebbe stata conservata fino al termine del ciclo di cura.
Al contrario, sempre secondo la Provincia resistente, la legge impugnata si limiterebbe a garantire l'operatività della legge statale. Sulla base delle norme sulla Cassa mutua di Bolzano, infatti, le prestazioni sanitarie integrative dovevano essere determinate di anno in anno con deliberazioni del relativo Consiglio di amministrazione. Ma la messa in liquidazione della Cassa stessa ha determinato l'impossibilità di seguire tale meccanismo e ha obbligato la Provincia, entro la cui competenza sono rifluiti i poteri che facevano capo alla Cassa, a compiere essa stessa quanto attribuito dall'art. 5 del citato d.l. n. 663 del 1979 alla disciolta Cassa mutua.
Del resto, la legge impugnata, che ha il chiaro scopo di porre una norma transitoria diretta a mantenere costanti le prestazioni sanitarie integrative a fronte degli effetti della svalutazione monetaria, risponde, secondo la resistente, allo spirito dell'art. 5, primo comma, lett. e), del citato decreto-legge, essendo rivolta a tutelare le specifiche esigenze della Provincia di Bolzano, dove le carenze di strutture sanitarie bilingui richiedono un rilevante ricorso all'assistenza integrativa.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri pone con il ricorso introduttivo del presente giudizio riguarda la legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982, dal titolo "Assistenza sanitaria integrativa", la quale, ad avviso del ricorrente, contrasterebbe con gli artt. 5 e 9 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. E ciò in quanto quest'ultimo articolo, nell'ancorare l'assistenza sanitaria integrativa ai livelli delle prestazioni ordinarie già erogate dalla Cassa mutua della Provincia di Bolzano al 31 dicembre 1979, conterrebbe uno dei "principi stabiliti dalle leggi dello Stato" che costituiscono un limite per la potestà legislativa provinciale ai sensi degli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto regionale.
2. - Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso, innanzitutto, che l'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. n. 663 del 1979 non può essere interpretato in uno dei sensi prospettati dalle parti in giudizio. In realtà, la suddetta disposizione si collega direttamente agli obiettivi generali posti dagli artt. 3, 53 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge istitutiva del servizio sanitario nazionale), essendo rivolta all'unificazione delle prestazioni sanitarie - in ipotesi di quelle di natura integrativa - da garantirsi a tutti i cittadini. Malgrado l'evidente carattere di norma transitoria, tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia resistente, esprime un principio fondamentale, secondo il quale l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa deve avvenire in condizioni di uniformità e di eguaglianza su tutto il territorio nazionale: un principio che è direttamente collegato alla garanzia di un diritto sociale di tipo inviolabile (v. sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986), qual'è il diritto all'assistenza sanitaria (art.32 Cost.), il cui godimento, conformemente alla propria natura, non può essere assicurato che in modo eguale e uniforme per tutti i cittadini (v., ad es., sent. n. 294 del 1986). E, del resto, che si tratti di un principio che si applica anche alla Provincia autonoma di Bolzano e che, quindi, rappresenta un limite alla competenza legislativa concorrente che la stessa Provincia vanta in materia sanitaria (ai sensi degli artt. 5 e 9, n. 10, St. T.A.A.), risulta in modo certo dall'espresso riferimento - contenuto nel citato art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. n. 663 del 1979 - alle prestazioni ordinarie prestate "dalle Casse mutue delle province autonome di Trento e di Bolzano" in ordine alla determinazione dei limiti che non possono essere superati dalle prestazioni di assistenza integrativa da erogare nelle province stesse.
Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la legge impugnata non si pone in contrasto con il principio ora menzionato, ove questo sia correttamente inteso.
3. - Il citato art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 - nello stabilire che le prestazioni di assistenza integrativa si debbono mantenere nei limiti di quelle ordinarie erogate dall'INAM e dalle Casse mutue delle Province di Trento e di Bolzano, facendo salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo terapeutico - lascia chiaramente intendere che lo scopo del legislatore non è, certo, quello di congelare le prestazioni integrative all'ammontare pecuniario che era allora proprio delle prestazioni ordinarie, ma è piuttosto quello di escludere transitoriamente che si potessero erogare prestazioni qualitativamente o tipologicamente diverse ovvero rimborsi più elevati in confronto, rispettivamente, con i tipi e i livelli sostanziali propri delle prestazioni ordinarie erogate dagli enti sopra indicati.
Tale disposizione non è, certo, contraddetta dalla legge impugnata, la quale, oltre a mantenerne fermo il precetto attraverso il richiamo all'art. 27, primo comma, della legge prov. n. 1 del 1981 (il quale, nel secondo comma, fa salvo medio tempore quanto stabilito dall'art. 5 del d.l. n. 663 del 1979), autorizza la Giunta provinciale a determinare e a rivedere annualmente le quote di rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa al solo scopo di mantenerne intatto il valore sostanziale di fronte all'erosione della svalutazione monetaria. E, proprio a tal fine, la norma impugnata vincola rigorosamente la Giunta provinciale a non superare, nella revisione delle quote, "i limiti della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
In altre parole, nella perdurante mancanza di piani sanitari di livello statale e provinciale, la legge impugnata, mentre non autorizza ad operare variazioni tipologiche o sostanziali incrementi quantitativi, consente più limitatamente, e tutt'altro che irragionevolmente, di conservare costanti nel tempo le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa fissate dalle leggi statali, garantendone gli effettivi livelli dall'erosione di un'inflazione, che, tra l'altro, all'epoca dell'adozione della stessa legge si sviluppava a ritmi annuali particolarmente elevati. Nel far ciò, il legislatore provinciale, anziché porsi in contrasto con il principio espresso dall'art. 5, primo comma, lett. e), del d. l. n. 663 del 1979, diretto ad assicurare l'uniformità delle prestazioni integrative ancorandole ai livelli effettivi raggiunti da quelle ordinarie, ha in realtà posto una norma volta a garantire concretamente quel medesimo principio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata in data 15 gennaio 1982, dal titolo "Assistenza sanitaria integrativa", sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI