N. 1009
SENTENZA 26 OTTOBRE-3 NOVEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, primo comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 12 "Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti di cambio e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio" promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Hanau Edera e l'ENASARCO, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Hanau Edera;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto in fatto
1. - La signora Edera Hanau, vedova di Paternostro Umberto, titolare di pensione diretta, deceduto l' 8 aprile 1981, dal quale viveva legalmente separata per colpa di entrambi, conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Ferrara, l'ENASARCO per ottenere il pagamento della pensione di riversibilità dalla data della morte del marito. La domanda era stata respinta, in sede amministrativa, dall'Ente convenuto sulla base della norma di cui all'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, la quale esclude il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge superstite nel caso in cui "sia stata pronunziata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso".
Costituitasi in giudizio, l'ENASARCO contestava la domanda della ricorrente, invocandone il rigetto integrale. Con ordinanza in data 29 febbraio 1988 il Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma citata per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
Premesso che pure l'ipotesi della separazione pronunziata per colpa di entrambi i coniugi deve ritenersi compresa nella previsione della norma denunciata, il giudice remittente osserva che la separazione giudiziale, così come disciplinata dal novellato art. 151 cod.civ., ha perduto la funzione sanzionatoria che precedentemente la caratterizzava, essendo ora collegata non più al presupposto soggettivo della colpa di uno o di entrambi i coniugi, bensì oggettivamente a fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Né l'istituto dell'addebito della separazione, di cui all'art. 151, secondo comma, "può essere assimilato se non latamente a quello della colpa, non solo perché la richiesta dell'addebito rappresenta una domanda eventuale ed aggiuntiva a quella di separazione, ma anche e soprattutto perché l'addebito, e quindi la colpa, non è più per l'attuale normativa un requisito essenziale per ottenere la separazione, che si fonda, invece, soltanto sulla impossibilità di continuare la convivenza indipendentemente dalla responsabilità di uno dei due coniugi o di entrambi".
Pertanto, norme come quella denunciata, sopravvissute alla riforma del diritto di famiglia per difetto di coordinamento, creano ingiustificate disparità di trattamento fra coniugi separatisi prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia e coniugi separatisi successivamente.
2. - Un secondo profilo di incostituzionalità dell'art. 20 della legge n. 12 del 1973, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., è ravvisato dal Pretore nell'irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che ne risulta fra coniuge separato per colpa e coniuge divorziato. A quest'ultimo, infatti, l'art. 9 della legge n. 898 del 1970, modificato dalla legge n. 74 del 1987, riconosce, qualora godesse di assegno divorzile a carico del defunto, il diritto alla pensione di riversibilità, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la pronunzia di scioglimento del matrimonio, e quindi anche nel caso di una precedente separazione per colpa; mentre, invece, per effetto della norma impugnata nulla spetta al coniuge separato per colpa, il quale, al momento della morte dell'altro, non sia ancora divorziato.
3. - Un terzo motivo di incostituzionalità è addotto in relazione all'art. 38 Cost., atteso che l'obbligatorietà della forma di previdenza gestita dall'ENASARCO ne determina l'inserimento nel sistema pubblico di sicurezza sociale, con conseguente vincolo di conformazione alle direttive impartite dalla richiamata norma costituzionale.
In proposito l'ordinanza di rimessione evoca la sentenza di questa Corte n. 286 del 1987. Accogliendo una questione identica, sollevata con riguardo alla disciplina delle pensioni INPS, la citata pronuncia ha statuito che la pensione di riversibilità, appartenente al genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale in cui l'evento protetto è la morte, in quanto ne deriva, secondo una presunzione di legge, uno stato di bisogno per i familiari che fossero legati al defunto da un rapporto di dipendenza economica. Tale è pure il coniuge superstite separato per colpa, qualora il defunto fosse obbligato a prestargli gli alimenti.
4. - Si è costituita la parte privata, depositando una memoria di contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal giudice a quo.
Considerato in diritto
1. - Analogamente all'art. 24 della legge di riforma degli ordinamenti pensionistici 30 aprile 1969, n. 153, dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza n. 286 del 1987, la norma denunciata dal Pretore di Ferrara (art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12), concernente i trattamenti pensionistici corrisposti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), nega il diritto alla pensione di riversibilità al coniuge superstite nei confronti del quale "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso". A questo caso va equiparato, secondo un criterio enunciato dal codice civile - ed esplicitamente applicato dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962 sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, esso pure caducato in parte qua dalla sentenza citata - il caso di separazione pronunziata per colpa di (o addebitata a) entrambi i coniugi.
2. - La questione è fondata.
Nella norma impugnata il giudice remittente ravvisa in primo luogo una violazione del principio di eguaglianza, in ragione del diverso trattamento riservato al coniuge divorziato dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge n. 74 del 1987. L'argomento non può essere svalutato obiettando che "sotto nessun angolo visuale può affermarsi 'identica' la posizione del coniuge, anche se separato, rispetto a quella del divorziato, perché nell'un caso esiste tra le parti un rapporto di coniugio e nell'altro tale vincolo non esiste". Il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe.
La sentenza di divorzio non elimina interamente la vis matrimonii, la quale permane sul piano dei rapporti patrimoniali nei limiti dell'ultrattività del rapporto regolata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e, per il periodo successivo alla morte del coniuge tenuto a corrispondere all'altro l'assegno divorzile, dagli artt. 9 e 9- bis. Inversamente, la sentenza di separazione personale conserva il vincolo coniugale, ma nei confronti del coniuge separato con addebito ne attenua l'efficacia sul piano dei rapporti patrimoniali riducendola al solo diritto agli alimenti in caso di bisogno. Pertanto, tra la posizione del coniuge divorziato, "che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5", e la posizione del coniuge separato con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, cod.civ., si può ragionevolmente riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di riversibilità.
3. - Inoltre, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale dei coniugi, attuata dalla legge n. 151 del 1975, la norma impugnata è venuta a trovarsi in contrasto con l'art. 38 Cost. Questo articolo deve essere interpretato in correlazione con l'art. 36, onde la tutela previdenziale, garantita al lavoratore dal secondo comma, deve intendersi riferita anche ai familiari da lui economicamente dipendenti.
Nel regime anteriore alla novella del 1975 la funzione sanzionatoria della separazione personale privava il rapporto di matrimonio, nei confronti del coniuge colpevole, dell'efficacia di titolo di acquisto sia di diritti mortis causa sul patrimonio dell'altro coniuge, sia di diritti verso terzi condizionati alla sua morte, come il diritto alla pensione di riversibilità. Cessata la rilevanza della colpa quale fondamento della separazione, la dichiarazione di addebito non può avere una funzione sanzionatoria a tutela di un pubblico interesse, ma soltanto una funzione di tutela dell'interesse privato dell'altro coniuge, in particolare dell'interesse all'espulsione del coniuge colpevole del novero degli eredi legittimi.
In questa mutata prospettiva non è più giustificabile il diniego al coniuge, cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che gli assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto era tenuto a fornirgli.
Lo stesso legislatore del 1975 ha provveduto a correggere il rigore punitivo della disciplina precedente nel campo del diritto successorio, riconoscendo al rapporto di matrimonio, qualora il coniuge superstite fosse separato con addebito e godesse degli alimenti a carico del de cuius, la limitata rilevanza di titolo di acquisto del diritto a un assegno vitalizio a carico dell'eredità (art. 548 cod. civ., richiamato dall'art. 585). Per la medesima ragione, qualora il godimento degli alimenti fosse una forma di fruizione indiretta di una pensione di cui era titolare il de cuius, il rapporto familiare derivante dal matrimonio deve essere riconosciuto, anche in favore del coniuge separato per colpa (o con addebito), titolo del diritto al trattamento di riversibilità, in conformità dell'esigenza di tutela previdenziale del lavoratore e dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973 n. 12 ("Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio"), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI