Sentenza  1/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Udienza Pubblica del 10/12/1987;    Decisione  del 13/01/1988
Deposito de˙l 19/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/01/1988 n.3
Norme impugnate:  
Massime:  10161 10162
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1

SENTENZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. b), e 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette"), promosso con ricorso del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 22 gennaio 1985, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1985;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Alessandro Pace per la regione Trentino-Alto Adige e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 22 gennaio 1985 e depositato il 28 gennaio 1985, la regione Trentino-Alto Adige ha sollevato in via prinipale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. b), e 2 primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867, recante "misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette".

1.2. - La regione ricorrente rileva che con precedenti ricorsi (r.ric. n. 38/1983 e 1/1984) ha impugnato l'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1983, n. 568, e l'articolo unico della relativa legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681, i quali, con il prorogare, tra l'altro, la gestione delle tesorerie comunali, invadevano la competenza della ricorrente stessa, in materia di ordinamento dei comuni (art. 5, n. 1 dello statuto del Trentino-Alto Adige).

Nelle more dei relativi giudizi il Governo approvava un ulteriore d.-l. - 15 novembre 1984, n. 771 - di proroga a tutto il 1985 della suddetta gestione, decreto che tuttavia veniva bocciato in sede di conversione; con successiva legge - appunto quella ora impugnata - veniva disposto che "le gestioni delle tesorerie comunali continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal d.-l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, fino al 31 dicembre 1985.....". Era peraltro disposto all'art. 2, primo comma, della stessa legge n. 867/1984 che "conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti in applicazione del d.-l. 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti sorti sulla base delle realative disposizioni".

1.3. - La regione Trentino-Alto Adige impugna ora la legge n. 867/1984 ed in particolare le suddette disposizioni per i medesimi motivi prospettati nei precedenti due ricorsi: la ricorrente rivendica la propria competenza in materia di tesorerie comunali la cui disciplina non va confusa con quella dei servizi di esattoria, riservata alla competenza dello Stato. Non vi è dubbio che la siffatta legge di proroga viene ad invadere nel modo piu concreto la competenza riservata alla regione.

2. - Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, che ribadisce le argomentazioni dedotte in relazione ai giudizi relativi ai ricorsi n. 38/1983 e n. 1/1984. In particolare viene rilevato che dal complessivo contenuto della richiamata normativa del 1983 può dedursi che essa non riguarda i rapporti di tesoreria in sé, ma solo quelli che ineriscano ai rapporti esattoriali. Le norme con le quali il legislatore ha disposto la proroga dei contratti esattoriali in corso (art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603) verrebbero a riflettersi sulla durata dei rapporti di tesoreria costituitisi con gli esattori, e quindi non sarebbe fondato l'assunto in base al quale la normativa impugnata attiene alla materia dell'ordinamento dei comuni.

Rileva ancora l'avvocatura che, in ogni caso, essendo alla base della proroga della durata dei rapporti di tesoreria con gli esattori e ricevitori provinciali l'interesse dello Stato ad agevolare, in via transitoria, il mantenimento delle gestioni esattoriali, come strumento per ottenere la regolare riscossione dei tributi, la necessità di prorogare quei rapporti, anche con riguardo ai comuni della regione ricorrente, non può essere ritenuta di spettanza di questa, dal momento che l'interesse perseguito travalica il suo ambito territoriale.

3. - All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 la difesa della ricorrente ha chiesto che venga dichiarata, in relazione alla questione avente ad oggetto l'art. 1, primo comma, lett. b), della legge n. 867/1984, la cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta sentenza n. 114/1985 (come corretta dall'ordinanza n. 192/1985), che ha dichiarato tale norma incostituzionale; ha chiesto inoltre che, in relazione alla questione avente ad oggetto l'art. 2, primo comma, della suddetta legge venga dichiarata la illegittimità costituzionale di tale ultima norma.

Considerato in diritto

Con la sentenza n. 114/1985 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), della legge n. 867/1984, espungendo così la norma, ora di nuovo censurata, dall'ordinamento.

Nella suddetta sentenza questa Corte ha ritenuto che la competenza ripartita della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni e quindi di organizzazione delle tesorerie e delle esattorie comunali - competenza in base alla quale la legge regionale autorizza la gestione comune delle une e delle altre - è illegittimamente compressa dalla norma impugnata con il prevedere la gestione separata di esse.

Per la parte concernente l'art. 1, secondo comma, lett. b), della legge impugnata, la questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Quanto all'art. 2, primo comma, della stessa legge n. 867/1984, impugnato per motivi del tutto analoghi a quelli progettati nei confronti dell'art. 1, secondo comma, lett. b), esso va dichiarato costituzionalmente illegittimo per le ragioni accolte da questa Corte, con la sentenza suindicata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette");

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b), della stessa legge, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 114/1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI