N. 91
ORDINANZA 25-31 MARZO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (recte: art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981) promosso con l'ordinanza emessa il 2 luglio 1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A. Itinera contro Ufficio I.V.A. di Alessandria, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nel testo sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto indica in modo tassativo gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, escludendone l'avviso di ripetizione di indebito, sebbene questo possa presentare, come nella specie, caratteri (fissazione di un termine perentorio per l'adempimento e prevista emanazione di provvedimenti amministrativi di imposizione, per il caso di difetto di ottemperanza) che lo rendono assimilabile a quelli espressamente dichiarati impugnabili;
che questa Corte con la sentenza n. 313 del 1985 giudicando infondata analoga questione, ha formulato il principio per cui l'espressione "avviso di accertamento", contenuta nella norma impugnata, non è da intendersi in senso letterale, bensì come riferibile a qualsiasi atto avente efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo, conclusivo di un procedimento o di un sub-procedimento di accertamento, sicché sono impugnabili tutti i provvedimenti, comunque denominati, che accertino o dichiarino, in tutto o in parte l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di essa;
che, alla stregua di tale principio, non è contestabile l'impugnabilità anche dell'atto cui si riferisce il giudizio a quo, posto che la contestazione, per il tramite di esso, dell'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle detrazioni operate in sede di dichiarazione I.V.A. e della conseguente illegittimità delle detrazioni stesse costituisce tipico esercizio dell'attività di accertamento e valutazione tecnica (di presupposti e condizioni stabilite dalla legge tributaria), influente sulla definizione del debito di imposta;
che, in tali sensi, la questione è da ritenere manifestamente infondata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE