N. 84
ORDINANZA 24-27 MARZO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 59, n. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 marzo 1980 dal Giudice conciliatore di Bisceglie, nel procedimento civile vertente tra Gianfrancesco Amedeo e Di Pierro Michele, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il I aprile 1980 dal Giudice conciliatore di Lanciano, nel procedimento civile vertente tra La Farciola Felicia ed altra e Salerno Bruno, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che i Giudici conciliatori di Bisceglie e di Lanciano con due ordinanze, rispettivamente del 18 marzo e del 1° aprile 1980, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facoltà è riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo; per il dubbio che tale diversità di trattamento introduca una discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione;
Considerato che per l'identità delle questioni i due giudizi devono essere riuniti;
che l'ordinanza del Giudice conciliatore di Lanciano (R.O. n. 371/1980) difetta di ogni motivazione sulla rilevanza della questione prospettata e non contiene, peraltro, alcun cenno alla fattispecie oggetto del giudizio principale;
che la questione sollevata con l'ordinanza del Giudice conciliatore di Bisceglie (R.O. n. 296/1980) è irrilevante nel procedimento a quo, in quanto, una volta che il giudice ha accolto - come nella specie - la domanda avanzata in via subordinata dal locatore, di rilascio dell'immobile oggetto del ricorso per necessità (dovendolo questi destinare ad abitazione del figlio), è venuta meno la materia stessa del contendere davanti a quel giudice, a nulla rilevando più in quella sede l'esito della questione di legittimità costituzionale attinente alla diversa causa petendi azionata in via principale;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le predette ordinanze devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE