N. 83
ORDINANZA 24-27 MARZO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione (n.2 ord.), il 7 aprile 1986 dal pretore di Terni (n.5 ord.), iscritte ai nn.557, 558, 565, 566, 567, 568 e 569 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48 e 49 della prima s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte di Cassazione ed il Pretore di Terni con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che il Pretore di Terni ha omesso di esporre i fatti dei procedimenti penali in cui la questione è sorta, sicché, risultandone incontrollabile la rilevanza, la stessa è manifestamente inammissibile;
che peraltro parimenti manifestamente inammissibile è la questione sollevata dalla Corte di Cassazione, in quanto già dichiarata inammissibile con sent. n.350 del 1985, antecedente al deposito delle ordinanze di rimessione;
Visti gli art.li 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE