Ordinanza 639/1987 (ECLI:IT:COST:1987:639)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 17/12/1987
Deposito de˙l 30/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 13/01/1988 n.2
Norme impugnate:  
Massime:  3940
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 639

ORDINANZA 17-30 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 38, terzo comma e 661 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1986 dal Pretore di Pavia nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. AGIP Petroli e Comizzoli Narciso, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Pavia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 cod. proc. civ., assumendo che tali norme, in quanto statuiscono, per i procedimenti per convalida di sfratto, la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, precludono al locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel contratto, con ciò riservandogli un trattamento deteriore rispetto a quello fatto al conduttore e menomandone il diritto di difesa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tale questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa è stata sollevata non in sede di convalida, ma nel successivo giudizio ordinario conseguente all'opposizione dell'intimato, per il quale si ritiene pacificamente che riprendano vigore le ordinarie regole di competenza;

che d'altra parte la competenza territoriale inderogabile stabilita per lo speciale procedimento per convalida di sfratto corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge assegna alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali essa detta non a caso particolari cautele (art. 663 c.p.c.);

che il locatore, ove voglia avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, ben può agire nelle forme ordinarie;

che, non essendo perciò ravvisabile nella disciplina impugnata alcuna violazione dei disposti costituzionali invocati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Pavia con ordinanza del 3 novembre 1986 (r.o. 803/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI