Ordinanza 631/1987 (ECLI:IT:COST:1987:631)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 11/11/1987;    Decisione  del 17/12/1987
Deposito de˙l 30/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 13/01/1988 n.2
Norme impugnate:  
Massime:  3849
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 631

ORDINANZA 17-30 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età dei farmacisti ospedalieri di ruolo, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero privi di qualifica apicale;

che identica questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella ordinanza in epigrafe non si rinvengono nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI