Sentenza  623/1987 (ECLI:IT:COST:1987:623)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Udienza Pubblica del 10/11/1987;    Decisione  del 16/12/1987
Deposito de˙l 30/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 08/01/1988 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  3941
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 623

SENTENZA 16-30 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 concernente "Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" con ricorso notificato il 30 luglio 1986, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 1986;

Udito nell'udienza del 10 novembre 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il decreto 3 giugno 1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) l'Ente zona industriale di Trieste e le Camere di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dopo l'emanazione dell'atto impugnato (18 giugno 1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre 1986 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 1986), con il quale si dispone, all'art. 1, che "Agli organismi ed agli enti sottoindicati operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia, già compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468:

aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ente zona industriale di Trieste;

istituti autonomi case popolari.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: "Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

La Regione assume l'invasione dell'ambito della propria competenza, garantita dall'art. 4, n. 1 del proprio Statuto Speciale, e chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui include l'Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella regione.

Nelle more del giudizio l'atto impugnato è stato modificato nel senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del 1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, fra quelli ai quali si applica l'art. 25 della legge 4 agosto 1978 n. 468.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso indicato in epigrafe.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI