Ordinanza 608/1987 (ECLI:IT:COST:1987:608)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 11/12/1987
Deposito de˙l 23/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 08/01/1988 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  3937
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 608

ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto, iscritta al n. 1198 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - nella parte in cui non prevede anche per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la facoltà dell'assegnatario di ricorrere al giudice ordinario - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di trattamento così prevista rispetto all'analoga ipotesi di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello stesso d.P.R.;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 1° agosto 1979, n. 100;

che non sono state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI