N. 603
ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali"), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma -, iscritta al n. 957 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che, con ordinanza 11 luglio 1983 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della l. 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere il segretario già in servizio;
che la questione è stata sollevata in quanto la norma attribuirebbe al Ministro e al prefetto un potere totalmente discrezionale, svincolato da qualsiasi valutazione comparativa del merito degli altri potenziali aspiranti al medesimo avanzamento e consentirebbe promozioni senza concorso, in violazione degli artt. e 97 Cost.;
Considerato che, con sentenza 7 aprile 1983, n. 81, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale al legislatore spetta ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la progressione in carriera, purché siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attività pregressa del dipendente, così da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori;
che la norma impugnata appare rispettosa di tali esigenze, richiedendo da un lato che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata e il Consiglio di amministrazione nonché, d'altro lato, subordinando tale facoltà alla condizione che il segretario presti servizio presso il comune o la provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo;
Visti gli artt. 26, II comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali") sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI