Ordinanza 598/1987 (ECLI:IT:COST:1987:598)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 11/11/1987;    Decisione  del 11/12/1987
Deposito de˙l 23/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 08/01/1988 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  3950
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 598

ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Giudice conciliatore di Roma, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma, nel corso di un giudizio di recesso dalla locazione per necessità abitativa del locatore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui sanciscono la nullità delle pattuizioni concernenti l'ammontare del canone che deroghino alla legge, soltanto nell'ipotesi in cui esse siano favorevoli al locatore;

che il giudice a quo osserva come l'esiguità del canone percepito avesse determinato il locatore ad agire per il rilascio e come il divieto di patti in deroga precluda la possibilità di conciliare la lite creando disparità di trattamento rispetto al conduttore, non estendendosi il divieto agli accordi in favore di quest'ultimo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che l'art. 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, appare erroneamente richiamato, dovendo intendersi viceversa riferito all'art. 79 il denunziato vizio d'illegittimità costituzionale;

che peraltro il giudice a quo, adito per il rilascio di un immobile, non ha menomamente motivato circa la rilevanza in riferimento al giudizio in corso dinanzi a lui;

che la questione è solo astrattamente prospettata e non può essere ammesso il relativo giudizio di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 (rectius 79) della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI