Ordinanza 592/1987 (ECLI:IT:COST:1987:592)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 11/11/1987;    Decisione  del 11/12/1987
Deposito de˙l 23/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 08/01/1988 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  3957
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 592

ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1980 dal Pretore di Imperia, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 30 novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza, salve le ipotesi di cui all'art. 29 della legge citata;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione denunziata è stata sostituita dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a prescindere dal contrasto tra la consolidata interpretazione giurisprudenziale del previgente testo della norma e la prospettazione del giudice a quo, è comunque necessario che questi proceda ad un riesame della questione alla stregua della citata nuova disposizione di legge onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa nel giudizio in corso dinanzi a lui;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia, onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui, essendo sopravvenuta la legge 6 febbraio 1987, n. 15.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI