Ordinanza 591/1987 (ECLI:IT:COST:1987:591)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 11/11/1987;    Decisione  del 11/12/1987
Deposito de˙l 23/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 08/01/1988 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  3956
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 591

ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di determinazione del canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. da 12 a 25 della stessa legge agli immobili siti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione osservando come il giudice a quo si sia limitato ad auspicare l'introduzione di un "equo" sistema di coefficienti per i Comuni esclusi dall'impugnato art. 26;

Considerato che il giudice a quo sollecita una decisione additiva, di natura essenzialmente discrezionale, prospettandosi per la questione sollevata una pluralità di soluzioni, derivanti da varie, possibili valutazioni;

che, pertanto, come la Corte ha più volte affermato (sent. 22 aprile 1986, n. 109), il giudizio costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Codigoro con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI