N. 588
ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), promossi con ordinanze emesse il 5 marzo e il 9 aprile 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 136 e 175 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione della Birra Peroni Industriale S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo, gli invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria;
Considerato che identica questione è stata dichiarata inammissibile, poiché la pronuncia costituzionale che ne seguisse - stante la competenza del giudice ordinario - resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie (sentenza 46 del 1987);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI