N. 570
ORDINANZA 10-18 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal Giudice conciliatore di Trieste, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Trieste, nel corso di un giudizio di recesso per necessità, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente rileva il palese contrasto della suddetta norma con il principio d'eguaglianza e con la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nella parte in cui non prevede alcuna possibilità d'indagine sulle condizioni ed esigenze del conduttore nei cui confronti venga richiesto un provvedimento di rilascio fondato sulla necessità del locatore;
Considerato che il giudice a quo lamenta l'omessa previsione, da parte della norma, della possibilità di apprezzare le condizioni soggettive - in particolare psicofisiche - del conduttore, così richiedendo sostanzialmente alla Corte un intervento additivo rispetto ad una pluralità di possibili soluzioni;
che queste ultime si porrebbero sempre come conseguenti a molteplici e diverse valutazioni, tutte proprie dell'attività legislativa di bilanciamento degli interessi;
che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI