N. 569
ORDINANZA 10-18 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione"), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1979 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 3 marzo 1979, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, nella parte in cui non estende i criteri di gradualità ivi previsti per l'esecuzione degli sfratti anche ai provvedimenti pronunciati dopo il 29 luglio 1978;
Considerato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativamente ad immobili destinati ad usi abitativi, è stata oggetto di numerosi provvedimenti legislativi, emanati successivamente al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, sino al più recente decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 899;
che, pertanto, è necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della questione alla stregua delle sopravvenute disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa nel giudizio dinanzi a lui;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma onde proceda ad un riesame della rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui sulla base della sopravvenuta normativa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI