Ordinanza 553/1987 (ECLI:IT:COST:1987:553)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 11/11/1987;    Decisione  del 27/11/1987
Deposito de˙l 17/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 30/12/1987 n.55
Norme impugnate:  
Massime:  3907
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 553

ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Mucerino Carolina, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che la Corte di Cassazione - Sez. terza penale, con ordinanza 2 febbraio 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.81, secondo comma, cod.pen., con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile perché la norma ostativa, all'applicazione della continuazione nel caso di specie, non è l'art. 81 che non pone limiti, ma bensì l'art. 90 cod.pen. che tutela il giudicato;

Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza interpretativa di rigetto 9 aprile 1980, n. 115.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevata dalla Corte di Cassazione - Sez. terza penale, con ordinanza 2 febbraio 1987, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI