Ordinanza 530/1987 (ECLI:IT:COST:1987:530)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 28/10/1987;    Decisione  del 27/11/1987
Deposito de˙l 17/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 30/12/1987 n.55
Norme impugnate:  
Massime:  3813
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 530

ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567 cpv. del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa lamenta che il reato di alterazione di stato si perfezioni soltanto con la falsa dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale contestuale alla formazione dell'atto di nascita, mentre invece va esente da pena chi, con falsa dichiarazione, successiva alla formazione dello stesso atto, riconosce come proprio un figlio naturale;

Considerato che, a prescindere dall'esattezza dell'interpetrazione del Giudice istruttore, è insegnamento costante di questa Corte che non può lamentarsi violazione del principio d'eguaglianza nel caso in cui una norma ragionevolmente tuteli alcuni interessi, adducendo che interessi di uguale, se non maggiore, rilevanza non sono stati parimenti tutelati (sent. n. 29/1986), che, tale, invece, è il senso dell'ordinanza in esame, visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567 cod. pen., sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI