Ordinanza 528/1987 (ECLI:IT:COST:1987:528)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 28/10/1987;    Decisione  del 27/11/1987
Deposito de˙l 17/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 30/12/1987 n.55
Norme impugnate:  
Massime:  3898 3899
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 528

ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Pretore di Foligno, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 156 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Foligno con l'ordinanza in epigrafe, nel corso di un procedimento per l'emissione di assegni bancari a vuoto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non è applicabile ai reati puniti congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) dell'art. 78 della stessa legge nella parte in cui impedisce la pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni sostitutive nella fase tra la notifica del decreto di citazione a giudizio ed il dibattimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che la rilevanza di quest'ultima questione è, nel caso di specie, all'evidenza condizionata dall'accoglimento della prima, la quale, invece, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 350 del 1985;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Foligno in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI