Ordinanza 514/1987 (ECLI:IT:COST:1987:514)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 11/11/1987;    Decisione  del 26/11/1987
Deposito de˙l 10/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 23/12/1987 n.54
Norme impugnate:  
Massime:  3871
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 514

ORDINANZA 26 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal Pretore di Castiglione del Lago, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il 27 giugno 1987, nel procedimento civile vertente tra Sbaraglia Pasquale e Massarini Nello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973 (rectius: 1976), n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), nella parte in cui, nell'istituire una nuova ipotesi di usucapione abbreviata, non prevedono una disposizione transitoria che ne stabilisca i termini di decorrenza operativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione sulla rilevanza della questione, poiché non contiene cenno alcuno alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, e che pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il 27 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI