Ordinanza 51/1987 (ECLI:IT:COST:1987:51)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 29/10/1986;    Decisione  del 11/02/1987
Deposito de˙l 17/02/1987;    Pubblicazione in G. U. 25/02/1987 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  4071
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 51

ORDINANZA 11-17 FEBBRAIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA: Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Marchetti Marco e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1ª Serie Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza in data 20 novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), "in quanto non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana";

Considerato che le disposizioni impugnate sono state medio tempore dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto identico profilo, con sentenza 19 dicembre 1985 n. 369;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Modena, con ordinanza del 20 novembre 1985, in riferimento agli artt, 3, 35, comma quarto, e 38, comma secondo, Cost., degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), "in quanto non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana", già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 369 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE