N. 5
SENTENZA 14-19 GENNAIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Patania Rosaria e Licciardello Santo, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª Serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 dicembre 1985 il Tribunale di Catania - nel corso di un procedimento camerale ex art. 738 del codice di procedura civile avente ad oggetto l'esecuzione coattiva degli obblighi patrimoniali derivanti dalla separazione tra coniugi - solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari ivi contenute (potere giudiziale di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto) si applichino a favore del coniuge anche in caso di separazione consensuale.
Dubita il giudice a quo che tale esclusione violi il principio di uguaglianza, determinando una ingiustificata discriminazione rispetto ai coniugi separati in forza di sentenza, per i quali sono previste le citate misure cautelari.
Nell'ordinanza si richiama la sentenza di questa Corte n. 144 del 12 maggio 1983, sia per la sua declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa norma "nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati"; sia per il principio ermeneutico in essa affermato circa la preclusione al giudice ordinario di estendere in via interpretativa l'applicazione di un procedimento singolare ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla norma.
Conclude il Tribunale rilevando la arbitrarietà della disparità di trattamento tra coniuge separato giudizialmente e coniuge separato consensualmente, alla luce dell'identità della loro situazione, caratterizzata dall'inadempienza dell'obbligato.
Considerato in diritto
La questione sottoposta a questa Corte dal Tribunale di Catania è: se l'art. 156, sesto comma, del codice civile contrasti con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede - nell'ipotesi di inadempienza dell'obbligo di mantenimento del coniuge in seguito a separazione consensuale - il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto; per il dubbio che tale omissione determini una ingiustificata discriminazione rispetto al coniuge separato giudizialmente, a beneficio del quale tali misure sono previste dalla stessa norma denunciata.
Così come prospettata la questione è fondata.
Come ha ricordato il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato con sentenza 12 maggio 1983, n. 144, l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
La ratio decidendi adottata allora dalla Corte consisteva in ciò che "la natura contenziosa o negoziale della separazione stessa non può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere riconosciuta piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori".
Parimenti identica ratio decidendi governa i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, perché non può essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, la garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE