N. 499
ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1983 dal Pretore di Prato, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 336 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), nella parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del provvedimento di diffida del questore, con la conseguenza di facultizzare in ogni tempo il prefetto ad adottare provvedimenti di diniego o sospensione della patente di guida;
Considerato che la diffida è un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i princi'pi dell'ordinamento e che, contrariamente alle misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio ecc., non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali (cfr. Sent. n. 23 del 1964);
che l'efficacia temporale della diffida è legata al permanere di una determinata condotta e spiega i suoi effetti fino al momento in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto, l'annullamento o la revoca in sede amministrativa, a seguito di cambiamento di condotta;
che, al contrario, le misure dell'obbligo di soggiorno, del rimpatrio obbligatorio ecc., appunto in virtù del loro effetto riduttivo delle libertà individuali, devono essere, per loro natura, temporanee;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI