N. 498
ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 dal Tribunale di Firenze, iscritta al n. 1053 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Iaselli Angelo, imputato del delitto di cui all'art. 10 della legge 14 dicembre 1974, n. 497, "per avere illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 mod. 34 da considerarsi arma da guerra", il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 ottobre 1983, ha denunciato: a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il quale, nel definire armi da guerra quelle che "per la loro spiccata potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico", impedisce "al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialità di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti già in dotazione di truppe nazionali od estere"; b) in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto tale precetto "fa sì che un atto amministrativo di autorità estera, che destinasse ad armamento delle proprie truppe qualsiasi arma verrebbe ad integrare la norma penale citata, senza che" l'autorità giudiziaria "possa esperire i normali controlli di legittimità sull'atto";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata non fondata e la seconda questione venga dichiarata inammissibile per irrilevanza;
Considerato, quanto alla prima questione, che il giudice a quo muove dalla premessa che l'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non consenta al giudice alcuna possibilità di sindacato in ordine alla natura dell'arma, premessa da ritenersi inaccettabile alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, assolutamente costante nel ritenere - anche nelle decisioni erroneamente richiamate dall'ordinanza di rimessione quali pretesi precedenti in senso contrario - che la classificazione di un'arma va operata non in astratto ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo;
e che il riconoscimento di tale possibilità di sindacato da parte del giudice penale rende manifestamente infondata anche la seconda questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI