Ordinanza 483/1987 (ECLI:IT:COST:1987:483)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 14/10/1987;    Decisione  del 25/11/1987
Deposito de˙l 10/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 23/12/1987 n.54
Norme impugnate:  
Massime:  3793
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 483

ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con l'ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma nel procedimento vertente tra Prossliner Robert e Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Prossliner Robert ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma con ordinanza dell'11 maggio 1981 (reg. ord. n. 630 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la dichiarazione suddetta dal momento dell'apertura della successione, ossia dal momento del decesso del de cuius, senza differenziarne l'inizio della decorrenza, ovvero la durata, in relazione al luogo del decesso stesso, più o meno distante dal territorio nazionale, e perciò senza dar rilievo all'effettiva conoscenza dell'evento da parte dei successori;

Considerato che la fissazione legislativa di termini certi di decadenza rientra nella logica e nelle elementari esigenze dell'ordinamento tributario, che per il suo buon andamento richiede previsioni normative fondate su dati oggettivi e sicuri;

che il termine di sei mesi per la dichiarazione di successione risulta palesemente non irragionevole, essendo evidente come in tale periodo di tempo il decesso di un soggetto ben possa essere conosciuto da persone a lui legate da vincoli famigliari e affettivi;

che la previsione di un termine unico e non differenziato in relazione alle distanze geografiche, diversamente da quanto avveniva nel previgente art. 23 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, trova la sua palese giustificazione nella attuale facilità e rapidità dei mezzi di comunicazione;

Visti gli artt. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI