N. 470
ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n, 56 ('Tutela ed uso del suolo'), promosso con l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Dogliani con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, comma primo e 55, comma primo, legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio di cava, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime della concessione edilizia;
che questione in tutto analoga, sebbene riferita agli artt. 1 e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ('Norme per la edificabilità dei suoli'), è stata dichiarata manifestamente infondata da Corte cost. n. 357/1983, con richiamo a quanto precedentemente statuito da Corte cost. n. 7/1982 circa la previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive;
Considerato che il Pretore di Dogliani, pur invocando parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nelle richiamate decisioni, non prospetta la questione in termini diversi da quelli già valutati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del suolo'), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 41, 42, 117 e 123 della Costituzione e 4 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI