Ordinanza 463/1987 (ECLI:IT:COST:1987:463)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 28/10/1987;    Decisione  del 12/11/1987
Deposito de˙l 03/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 16/12/1987 n.53
Norme impugnate:  
Massime:  3782
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 463

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1983 dal Tribunale di Cagliari, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 556 Cod. pen., nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del reato di bigamia lo scioglimento del precedente matrimonio per mancata consumazione (art. 3, n. 2, lett. f), legge 1° dicembre 1970, n. 898) mentre sarebbe causa di estinzione del reato la dispensa ecclesiastica del matrimonio rato e non consumato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1982, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano poter essere reso esecutivo il provvedimento ecclesiastico di dispensa del matrimonio rato e non consumato;

che, comunque, come già ritenuto nella menzionata sentenza, la dispensa, agendo ex nunc e non ex tunc, non determina l'estinzione del reato di bigamia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, ultimo comma, Cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI