Ordinanza 452/1987 (ECLI:IT:COST:1987:452)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 14/10/1987;    Decisione  del 12/11/1987
Deposito de˙l 03/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 16/12/1987 n.53
Norme impugnate:  
Massime:  3759
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 452

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), promossi con ordinanze emesse il 5 marzo 1985 e il 2 dicembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, iscritte rispettivamente ai nn. 199 e 200 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con due ordinanze identicamente motivate emesse il 5 marzo 1985 ed il 2 dicembre 1986 (la prima pervenuta alla Corte costituzionale il 17 aprile 1987) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui prevede la stessa sanzione (pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute) per "due comportamenti profondamente diversi, quale quello del sostituto che non ha versato le ritenute effettuate e non le ha nemmeno dichiarate, e quello del sostituto che... ha versato tempestivamente all'erario le ritenute effettuate ma solamente non le ha denunciate nel prescritto mod. 770";

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale - nella quale il contrasto con l'art. 3 Cost., pur non denunciato nella parte dispositiva delle ordinanze di rimessione, era stato tuttavia prospettato dai giudici a quibus e tenuto presente da questa Corte - è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 128 del 1986 e che in questa sede non vengono prospettati profili diversi od ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con ordinanze nn. 199 e 200 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI