N. 447
ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R per il Lazio, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R. Lazio è stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 nella parte in cui, nei confronti del pubblico dipendente condannato per determinati reati, prevede la sanzione della destituzione di diritto;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione, giusta la sentenza di questa Corte n. 270 del 1986 che ha già preso in esame identiche fattispecie;
Considerato che non si ravvisano valide ragioni o nuove prospettazioni tali da indurre a modifiche in punto e va dichiarata, in conseguenza, la manifesta inammissibilità della questione;
che peraltro va fermamente ribadito l'invito a che il legislatore abbia a procedere in tempi brevi ad una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi afferenti la disciplina della sanzione di cui trattasi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata dal T.A.R. Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI