N. 441
ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, ultima parte, del d.P.R.18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1982 dal Pretore di Menaggio, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Menaggio, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui esclude dall'amnistia i reati di costruzione abusiva senza concessione su aree soggette a vincoli paesaggistici;
che il Pretore considera irragionevole che il legislatore, introducendo un criterio sostanziale che prescinde dalla presenza della concessione, esclude l'amnistia a causa della presenza di vincoli paesaggistici, che costituiscono un dato formale, quando la costruzione abusiva sia stata realizzata in zone che il piano regolatore destina ad espansione residenziale;
Considerato che la previsione legislativa dei piani regolatori e quella dei piani paesaggistici rispondono alla necessità di tutelare beni ed interessi differenziati;
che, pertanto, non è irragionevole che il legislatore abbia incluso tra i reati amnistiabili quelli compiuti in violazione dei piani regolatori e non quelli commessi in spregio ai piani paesaggistici;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Menaggio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI