Ordinanza 438/1987 (ECLI:IT:COST:1987:438)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 30/09/1987;    Decisione  del 12/11/1987
Deposito de˙l 03/12/1987;    Pubblicazione in G. U. 16/12/1987 n.53
Norme impugnate:  
Massime:  3754
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 438

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Prof. Ettore GALLO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Cirié, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 Cod. pen., nella parte in cui, in caso di reati puniti alternativamente con pena detentiva e pecuniaria, commisura la durata delle pene accessorie al criterio della conversione delle pene pecuniarie inflitte, con conseguente possibile maggior durata della sanzione accessoria rispetto a quella che si sarebbe avuta nell'ipotesi in cui il giudice, ritenuta la maggior gravità del fatto, avesse applicato una pena detentiva;

Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, il giudice a quo chiede in realtà una decisione additiva, senza indicare la soluzione costituzionalmente obbligata da accogliere con cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;

che quindi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 350 del 1985) la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata dal Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI