Ordinanza 414/1987 (ECLI:IT:COST:1987:414)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 14/10/1987;    Decisione  del 11/11/1987
Deposito de˙l 19/11/1987;    Pubblicazione in G. U. 02/12/1987 n.51
Norme impugnate:  
Massime:  3724 3725
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 414

ORDINANZA 11-19 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1986 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, nel giudizio di appello proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori contro l'avv. Arturo Schena, ha sollevato, con ordinanza emessa il 22 maggio 1986, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), ravvisando disparità di trattamento tra avvocati che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel vigore della normativa dettata con la suindicata disposizione, ed avvocati che hanno maturato tale diritto nel vigore della normativa successivamente introdotta con l'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, che prevede modalità di liquidazione della pensione più favorevoli;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione o, in subordine, la sua non fondatezza;

Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione sulla rilevanza della questione poiché non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo;

che, d'altra parte, la questione, pur riguardando formalmente l'art. 2 della legge n. 576 del 1980, finisce con l'incidere sulla disciplina concernente la successione nel tempo della legge n. 175 del 1983 rispetto alla suindicata legge n. 576 del 1980, senza che il riferimento al princìpio di eguaglianza valga a sostanziare censure diverse da quelle riferibili alla intervenuta innovazione normativa e alla non retroattività della medesima, vale a dire a scelte rientranti nella insindacabile discrezionalità del legislatore (cfr. sent. n. 132 del 1984);

che, sotto entrambi i profili considerati, la questione è pertanto manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa il 22 maggio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI