N. 398
ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanza 17 febbraio 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della sanzione sostitutiva ai reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
che rilevava, fra l'altro, il Pretore, nell'ordinanza, che la Corte Costituzionale, mentre aveva dichiarata inammissibile la questione in relazione ai reati puniti esclusivamente, oppure alternativamente, con pena pecuniaria, aveva espressamente avvertito che, al momento, restava esclusa dal giudizio la ben distinta ipotesi di congiunta previsione delle due specie di pena;
che evidentemente è sfuggito al Pretore che successivamente la Corte Costituzionale è pervenuta alle stesse conclusioni, anche in ordine alla questione ora risollevata, con sent. n. 350 del 1985; così come è stata nello stesso modo risolta la questione sollevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione con ordinanza 17 gennaio 1986, e ciò con ordinanza n. 66 del 1987 di questa Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanza 17 febbraio 1987, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI