Ordinanza 393/1987 (ECLI:IT:COST:1987:393)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 30/09/1987;    Decisione  del 29/10/1987
Deposito de˙l 12/11/1987;    Pubblicazione in G. U. 27/11/1987 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  3627 3628
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 393

ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1982 dal Pretore di Riesi, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Riesi con ordinanza 7 aprile 1982 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in quanto punisce più gravemente la spedizione da parte del farmacista di ricette relative a stupefacenti redatte senza osservanza delle prescrizioni di legge, rispetto alla redazione da parte del medico delle stesse ricette: e ciò per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, e 27 Cost.;

Considerato che il giudice a quo non dubita della ragionevolezza della pena comminata per la spedizione di ricette relative a stupefacenti non conformi a prescrizioni di legge, ma lamenta che una condotta di pari, se non di superiore, gravità sia meno gravemente sanzionata;

che, però, è insegnamento costante di questa Corte che non può censurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, argomentandosi che interessi di uguale misura, se non addirittura più rilevanti, non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn. 132 e 287 del 1986);

che il Pretore non motiva in alcun modo circa il contrasto della norma denunziata con gli artt. 24 e 27 Cost.;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della l. 22 dicembre 1975, n. 685 sollevata dal Pretore di Riesi, con ordinanza 7 aprile 1982, in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost.;

Dichiara manifestamente infondata la questione stessa sollevata con la medesima ordinanza in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI