N. 391
ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il pretore di Foggia, con ordinanza 22 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede la possibilità da parte del giudice di irrogare la sanzione sostitutiva della libertà controllata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione: e ciò perché, avendo quella sanzione carattere limitativo della libertà personale, si verrebbe a legittimare nel nostro ordinamento una tale restrizione senza che il giudice abbia accertato e ritenuto la penale responsabilità dell'imputato;
Considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza, il pretore deve giudicare di un reato punito congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria (art. 80 co. tredicesimo, cod. stradale);
che questa Corte con sentenza n. 350 del 1985 ha ritenuto inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati così puniti, sicché la questione appare irrilevante ex actis;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sanzioni sostitutive), sollevata dal Pretore di Foggia, con ordinanza 22 giugno 1982, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI